Cooperative e soci lavoratori

Il socio lavoratore di cooperative instaura due rapporti, uno associativo ed uno di lavoro pertanto occorre tener conto di quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento oltre che delle norme contrattuali.

E’ importante che, al momento dell’adesione alla cooperativa, si faccia consegnare lo statuto e il regolamento in quanto essi determinano aspetti importanti del rapporto con la cooperativa.

Il regolamento non può contenere deroghe peggiorative rispetto al trattamento economico minimo del contratto. Al socio lavoratore deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), le norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, quali numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Sussiste il diritto agli istituti normativi previsti per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie, etc…).

Il rapporto di lavoro è susseguente a quello associativo e pertanto “… si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statuarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del Codice Civile”.
Pertanto il licenziamento va contrastato in via preliminare con ricorso contro il provvedimento di esclusione dalla cooperativa entro 60 gg al tribunale di competenza.

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